note legali

leggePubblicazione delle foto.

Il 96, comma I della l. 22 aprile 1941, n. 633 dichiara che Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente. E “l’articolo seguente”, al comma I, proclama che :

Non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.”

 Nel caso si tratti di semplici opere fotografiche, al fotografo spettano i diritti esclusivi di riproduzione, diffusione e spaccio (art. 88 l. 633/41), salvo il caso che l’opera sia stata commissionata in seno ad un contratto (in tal caso degli stessi diritti sarà titolare il datore di lavoro o il committente).

La tutela dura venti anni dalla data di realizzazione della fotografia.

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